La carta d'identità è rilasciata alle persone aventi nel Comune la residenza o la loro dimora.
Ai non residenti, la carta d'identità è rilasciata previo nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d'ufficio.
Validità
Per effetto dell'art. 10 del D.L. 13/05/2011 n.70, le carte d'identità rilasciate a partire
dal 14 maggio 2011 hanno la seguente validità temporale:
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Età
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Validità
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Minori di 3 anni (non compiuti)
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3 anni
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Minori di età compresa tra i 3 anni (compiuti) ed i 18 anni (non compiuti)
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5 anni
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Maggiorenni (18 anni compiuti)
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10 anni
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Tutte le carte d'identità emesse dal 26 giugno 2003 al 13 maggio 2011 hanno validità dieci anni, quelle emesse prima del 26 giugno 2003 hanno validità cinque anni.
La carta d'identità deve riportare la
firma del titolare che abbia compiuto il dodicesimo anno di età, fatti i salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.
I dati relativi al nome, alla data e al luogo di nascita, alla cittadinanza, allo stato civile e alla residenza contenuti nella stessa sostituiscono, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i relativi certificati.
Nel caso in cui i dati del documento relativi allo stato civile ed alla residenza non risultassero più aggiornati, la carta d'identità resta valida fino alla sua scadenza naturale e certifica gli altri dati identificativi in essa contenuti.
Validità per l'espatrio
Per i cittadini italiani, la carta d'identità equivale al passaporto ai fini dell'
espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, consulta il sito Viaggiare Sicuri a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell'ACI.
Al fine del
rilascio della carta d'identità ai minori,
valida per l'espatrio, occorre l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all'espatrio.
E' necessario ottenere l'assenso di entrambi i genitori, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati.
L'atto di assenso viene presentato su modello fornito dall'Ufficio Anagrafe e dall'URP e non necessita di autenticazione delle firme. In sede di rilascio del passaporto La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero.
Su richiesta, è possibile stampare sul retro della carta d’identità dei minori di anni quattordici (anche di quelle già in possesso del cittadino) il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.