Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (o delle chiavi), la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento (Nota bene il permesso di soggiorno NON è documento di riconoscimento).
La comunicazione di cessione fabbricato, oltre alla consegna manuale presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, puo' essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data del timbro postale.
Novità
La comunicazione di cessione fabbricato non è più dovuta nei casi di:
- contratto di locazione o di comodato soggetto a registrazione in termine fisso (art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012)
- contratti portanti cessione della proprietà di beni immobili (art. 5, comma 4, d.l. 13 maggio 2011, n. 70 secondo il quale «per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo» della comunicazione in parola).
I presupposti sono:
- la regolare registrazione del contratto (di vendita, locazione o comodato) presso l'Agenzia delle Entrate
- che la cessione dell'immobile a titolo di vendita, locazione o comodato d'uso sia stata effettuata a cittadini italiani o comunitari.
L'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi:
- nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino comunitario per un tempo superiore a 30 giorni
- quando la compravendita o la locazione sia relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale
- quando la compravendita o la locazione o il comodato d'uso riguardi un cittadino extracomunitario maggiorenne, anche se legato da vincoli di parentela o affinità (art. 7 D.lgs 286/1998) entro le 48 ore dall' arrivo nel Comune.