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Anagrafe Canina |
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I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale, o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
La Legge Regionale n. 27 del 7/4/2000 inoltre obbliga il proprietario a denunciare all'anagrafe canina del Comune di residenza il decesso e il cambio di residenza entro 15 giorni, la scomparsa o la cessione del cane di cui e' in possesso entro 3 giorni.
Per l'incenerimento delle salme dei cani ci si deve rivolgere a ditte autorizzate.
L'identificazione consiste nell'inserimento sottocutaneo del microchip eseguita dai Servizi Veterinari delle Az.USL o da Veterinari liberi professionisti. Sono esentati da quest'obbligo i cani per i quali il veterinario curante rilasci una certificazione di incompatibilità all'inserimento del microchip per cause fisiche. L'inserimento del microchip è obbligatorio nel caso il cane venga condotto all'estero.
All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina viene consegnato il microchip unitamente all'Attestato di Iscrizione in triplice copia. I proprietari devono provvedere entro 30 giorni a far eseguire dal veterinario l'inserimento del microchip.
Dell'attestato di iscrizione, che verrà completato dal veterinario una copia deve essere restituita al Comune entro 7 giorni dall'inserimento del microchip.
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Responsabile |
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Corazza Patrizia |
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Addetto |
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Neri Maria Cristina |
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Addetto |
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Roncassaglia Jessica |
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Anche a Malalbergo è attiva la sperimentazione del progetto 'Pet-card', promosso dall’Ordine dei medici veterinari bolognesi in collaborazione con la Provincia.
I pensionati al minimo o con pensione sociale proprietari di cani o gatti, identificati con microchip e iscritti alll'anagrafe del Comune, potranno beneficiare di una tariffa agevolata per curare i propri animali domestici.
L’iniziativa prevede che i beneficiari della pensione minima o di quella sociale possano usufruire di una riduzione del 30% dell’onorario del veterinario rispetto al tariffario minimo dell’Ordine per un singolo animale (cane o gatto) regolarmente iscritto all’anagrafe comunale.
Per fruire dell’agevolazione, il pensionato dovrà recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e autocertificare la propria posizione pensionistica, in tal modo otterrà la tessera 'Pet–Card' e l’elenco dei veterinari che hanno aderito all’iniziativa e che applicheranno la tariffa agevolata |
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Passaporto per cani gatti e furetti |
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Un documento unico, multilingue e uguale per tutti i 25 Paesi dell'Unione Europea, un vero passaporto, per cani gatti e furetti: è il "Passaporto per animali da compagnia" che dal 3 luglio diventa obbligatorio per portare in viaggio con sé nell'unione Europea questi animali.
Per ottenere il Passaporto è necessario recarsi presso il Comune di residenza per iscrivere il proprio animale all'apposito registro e richiedere il microchip (la forma di identificazione consolidata da tempo per i cani, ora estesa anche a gatti e furetti), la cui applicazione deve essere a cura di un medico veterinario.
Se l'animale era già stato identificato in precedenza con un tatuaggio leggibile, oggi non è necessario richiedere il microchip. Tutto questo cambierà a partire dal 1° gennaio 2005, quando invece sarà obbligatorio il microchip.
Una volta applicato il microchip, il modulo dell'avvenuta identificazione rilasciato dal veterinario va riconsegnato in Comune, e si può procedere alla richiesta del Passaporto presso il Dipartimentodi Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna.
E' necessario fissare un appuntamento presso le unità Operativa della Sanità Animale, telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30: Bologna 0516079889, Casalecchio di Reno 051596862, San Lazzaro di Savena 0516224237, Porretta 05120803, San Giorgio di Piano 0516644854.
Il Passaporto si compone di una parte riservata ai dati anagrafici (numero di tatuaggio o microchip di iscrizione all'anagrafe, sesso, razza, data di nascita, nome e recapito del proprietario) e di una parte sanitaria in cui vengono registrati trattamenti terapeutici, vaccinazioni, visite, esiti degli esami di laboratorio e ogni altro dato utile a garantire una sifficiente sicurezza rispetto ai rischi sanitari connessi agli spostamenti di questi animali.
Restano tuttavia obbligatori gli adempimenti sanitari previsti dai singoli Stati (norme molto particolari sono previste per Regno Unito, Irlanda e Svezia). |
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La normativa può
essere disponibile in tre formati:
1) formato PDF (per visualizzare i
moduli necessario essere in possesso
del software Acrobat Reader, se così
non fosse scaricatelo
subito);
2) formato RTF;
3) formato ZIP. |
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L. R. 27/2000
- Versione: luglio 2005 |
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Dimensioni file PDF: 151Kb [Nuova Finestra] |
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Dimensioni file RTF: 56Kb [Nuova Finestra] |
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Formato non disponibile |
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Norme di comportamento generale per i possessori di cani
- Versione: giugno 2006 |
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Dimensioni file PDF: 179Kb [Nuova Finestra] |
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Formato non disponibile |
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Formato non disponibile |
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