A seguito della dichiarazione resa dal cittadino l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e
comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni,
con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
Qualora la presentazione avvenga con le modalità previste ai punti 2), 3) e 4) si considererà data di presentazione la data in cui il documento è stato ricevuto
al protocollo. Da tale data il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Qualora la dichiarazione
non contenga tutti i dati obbligatori previsti dalla legge verrà dichiarata
“irricevibile” e ne sarà fatta comunicazione al richiedente.
In questo caso l'interessato dovrà presentare una nuova dichiarazione.
Si evidenzia la necessità che siano adeguatamente compilati i campi di interesse del Ministero dei Trasporti per consentire all'amministrazione comunale di avviare le pratiche per il cambio di residenza sui libretti di circolazione dei mezzi
(vedi allegato "Annotazione su libretti di circolazione”).
Dal 02/02/2013, data di entrata in vigore del DLgs 59/2011, è stato modificato
l'art. 116 del Cds.
Dall'entrata in vigore della nuova norma, sulle nuove patenti di guida non sarà più indicata la residenza e per quelle rilasciate in data anteriore, è sospesa la stampa dell'etichetta di aggiornamento della residenza.
L'ufficio però continuerà a fare le comunicazioni alla MCTC e quindi occorre ancora compilare i campo relativo agli estremi del documento.
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell'interno
(Circ. n. 9 del 27.4.2012).
Si precisa inoltre, nell'interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo, l'indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l'indicazione del numero civico esatto, del piano e dell'interno.
Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate” dal dichiarante.
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.
Controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione della residenza saranno effettuati nei 45 giorni successivi.
Se tale termine decorre senza che giunga alcuna comunicazione dal Comune, l'iscrizione anagrafica si intende regolarmente effettuata (silenzio assenso).