Descrizione
L'art.39 della L.R. n. 8/1994 fissa al 31 marzo di ogni anno la data di riconsegna dei tesserini per l'esercizio venatorio al Comune di residenza, e l'art. 61 della stessa, stabilisce una sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto dei termini.
Considerata l'emergenza sanitaria in atto causata dall'epidemia di Covid-19, al fine di evitare raggruppamenti o file di persone agli sportelli comunali, è stata proposta all'assemblea legislativa regionale una modifica legislativa, da assumere quando l'emergenza sanitaria relativa al COVID19 sarà superata.
Per tali motivazioni, in via eccezionale, è stato proposto di non applicare sanzioni amministrative a chi consegna in ritardo rispetto alla scadenza del 31 marzo 2020 i propri tesserini venatori relativamente alla stagione venatoria 2019/2020.
Il periodo di sospensione delle sanzioni verrà stabilito in base all'evolversi dell'emergenza.
Considerata l'emergenza sanitaria in atto causata dall'epidemia di Covid-19, al fine di evitare raggruppamenti o file di persone agli sportelli comunali, è stata proposta all'assemblea legislativa regionale una modifica legislativa, da assumere quando l'emergenza sanitaria relativa al COVID19 sarà superata.
Per tali motivazioni, in via eccezionale, è stato proposto di non applicare sanzioni amministrative a chi consegna in ritardo rispetto alla scadenza del 31 marzo 2020 i propri tesserini venatori relativamente alla stagione venatoria 2019/2020.
Il periodo di sospensione delle sanzioni verrà stabilito in base all'evolversi dell'emergenza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/05/2020 11:50:04