Descrizione
Si informa la cittadinanza che, in base al Regolamento Europeo UE 2025/1208, a partire dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo hanno cessato di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento.
Il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 108, articolo 11, ha tuttavia previsto alcune disposizioni transitorie, applicabili esclusivamente in ambito nazionale, al fine di garantire la continuità dei servizi ai cittadini e di evitare interruzioni nell’esercizio di diritti fondamentali o nell’accesso a servizi essenziali.
Efficacia della carta d’identità cartacea nei rapporti già in essere fino al 31 gennaio 2027
La carta d'identità cartacea già utilizzata prima del 3 agosto 2026 per attivare servizi o rapporti contrattuali resta valida, limitatamente a tali rapporti, fino alla scadenza riportata sul documento.
Rientrano in questa casistica, ad esempio:
• identità digitale SPID già attiva;
• caselle PEC già attivate;
• conti presso banche, Poste o istituti finanziari già aperti;
• altri rapporti o servizi attivati prima del 3 agosto 2026.
In tali casi non è necessario sostituire immediatamente il documento, salvo diversa richiesta del soggetto erogatore del servizio.
La carta d'identità cartacea non ancora scaduta potrà inoltre essere utilizzata esclusivamente sul territorio nazionale per l'identificazione personale connessa all'esercizio di diritti fondamentali e all'accesso a servizi essenziali, tra cui:
• Accesso a prestazioni sanitarie e ASL (esenzioni ticket).
• Servizi previdenziali, assicurativi e ritiro pensione.
• Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
• Operazioni di sportello (ritiro/deposito denaro, corrispondenza).
A partire dal 3 agosto 2026 , la carta d'identità cartacea non potrà più essere utilizzata per le seguenti finalità.
Espatrio e viaggi all'estero
La carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, anche se la data di scadenza riportata sul documento non è ancora superata.
Per viaggiare all'estero sarà quindi necessario munirsi di:
Carta d'Identità Elettronica valida per l'espatrio, oppure passaporto, ove richiesto.
Nuove attivazioni e nuovi contratti
Dal 3 agosto 2026 sarà vietato utilizzare la carta d'identità cartacea per:
• nuove attivazione identità digitali, come SPID o servizi collegati alla CIE ;
• stipulare nuovi contratti pubblici o privati;
• aprire nuovi conti bancari o postali;
• avviare nuovi rapporti con soggetti pubblici o privati che richiedono un documento d'identità valido.
Documenti di riconoscimento equipollenti
Si ricorda che, sul territorio nazionale, l’identificazione personale può avvenire anche mediante altri documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’identità, purché muniti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione.
Tra questi rientrano, ad esempio, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Documento d’identità provvisorio
Il Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026, articolo 11, commi 3 e 4, ha introdotto il documento d’identità provvisorio.
Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato dal Sindaco nei soli casi di urgenza, quando il cittadino rappresenti un’esigenza documentata che non consenta di attendere i tempi di stampa e consegna della Carta d’Identità Elettronica o comunque di programmare il rilascio della CIE in tempo utile rispetto all’urgenza prospettata.
Il documento provvisorio non costituisce una modalità ordinaria alternativa alla Carta d’Identità Elettronica, ma uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente collegato a motivate esigenze del cittadino.
Caratteristiche del documento provvisorio
Il documento d’identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori. È dotato di requisiti di sicurezza rafforzati rispetto alla precedente carta d’identità cartacea, finalizzati a contrastarne la contraffazione, l’alterazione e la riproduzione fraudolenta.
La validità del documento non può essere superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
Il documento non è rinnovabile e può essere rilasciato una sola volta al medesimo cittadino.
Il rilascio del documento provvisorio è previsto fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della Carta d’Identità Elettronica.
Condizioni per il rilascio
Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate.
Il rilascio avviene nelle more del rilascio della Carta d’Identità Elettronica e a condizione che al cittadino non sia già stato precedentemente rilasciato un documento provvisorio.
Per il rilascio sono necessarie due fototessere.
Ai fini della validità per l’espatrio, il cittadino dovrà inoltre rendere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Validità per l’espatrio del documento provvisorio
Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato con validità per l’espatrio, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa tuttavia che la validità per l’espatrio è subordinata anche al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere. Pertanto, il documento potrebbe non essere accettato da alcuni Stati ai fini dell’ingresso nel proprio territorio.
Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda di verificare preventivamente le condizioni di ingresso presso le autorità competenti, le rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di destinazione o attraverso i canali informativi del Ministero degli Affari Esteri.
Restituzione del documento provvisorio e rilascio della CIE
Il documento d’identità provvisorio dovrà essere restituito al Comune in occasione del procedimento di rilascio della Carta d’Identità Elettronica.
Contestualmente al rilascio del documento provvisorio, potrà essere fissato un appuntamento per la successiva emissione della Carta d’Identità Elettronica, secondo le modalità organizzative previste dal Comune.
Carta d’Identità Elettronica
La Carta d’Identità Elettronica resta il documento ordinario di identificazione personale.
Si invita pertanto la cittadinanza ancora in possesso della carta d’identità cartacea a richiedere per tempo il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, al fine di evitare disagi, ritardi o impossibilità di utilizzo del documento.
N.B. Alla data di pubblicazione del presente avviso:
1. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha avviato la produzione dei documenti d’identità provvisori che saranno gradualmente resi disponibili ai Comuni, per il tramite della Prefettura.
2. Non sono ancora noti importi e modalità di pagamento, seguiranno aggiornamenti tempestivi.
Il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 108, articolo 11, ha tuttavia previsto alcune disposizioni transitorie, applicabili esclusivamente in ambito nazionale, al fine di garantire la continuità dei servizi ai cittadini e di evitare interruzioni nell’esercizio di diritti fondamentali o nell’accesso a servizi essenziali.
Efficacia della carta d’identità cartacea nei rapporti già in essere fino al 31 gennaio 2027
La carta d'identità cartacea già utilizzata prima del 3 agosto 2026 per attivare servizi o rapporti contrattuali resta valida, limitatamente a tali rapporti, fino alla scadenza riportata sul documento.
Rientrano in questa casistica, ad esempio:
• identità digitale SPID già attiva;
• caselle PEC già attivate;
• conti presso banche, Poste o istituti finanziari già aperti;
• altri rapporti o servizi attivati prima del 3 agosto 2026.
In tali casi non è necessario sostituire immediatamente il documento, salvo diversa richiesta del soggetto erogatore del servizio.
La carta d'identità cartacea non ancora scaduta potrà inoltre essere utilizzata esclusivamente sul territorio nazionale per l'identificazione personale connessa all'esercizio di diritti fondamentali e all'accesso a servizi essenziali, tra cui:
• Accesso a prestazioni sanitarie e ASL (esenzioni ticket).
• Servizi previdenziali, assicurativi e ritiro pensione.
• Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
• Operazioni di sportello (ritiro/deposito denaro, corrispondenza).
A partire dal 3 agosto 2026 , la carta d'identità cartacea non potrà più essere utilizzata per le seguenti finalità.
Espatrio e viaggi all'estero
La carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, anche se la data di scadenza riportata sul documento non è ancora superata.
Per viaggiare all'estero sarà quindi necessario munirsi di:
Carta d'Identità Elettronica valida per l'espatrio, oppure passaporto, ove richiesto.
Nuove attivazioni e nuovi contratti
Dal 3 agosto 2026 sarà vietato utilizzare la carta d'identità cartacea per:
• nuove attivazione identità digitali, come SPID o servizi collegati alla CIE ;
• stipulare nuovi contratti pubblici o privati;
• aprire nuovi conti bancari o postali;
• avviare nuovi rapporti con soggetti pubblici o privati che richiedono un documento d'identità valido.
Documenti di riconoscimento equipollenti
Si ricorda che, sul territorio nazionale, l’identificazione personale può avvenire anche mediante altri documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’identità, purché muniti di fotografia e rilasciati da una Pubblica Amministrazione.
Tra questi rientrano, ad esempio, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi e le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
Documento d’identità provvisorio
Il Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026, articolo 11, commi 3 e 4, ha introdotto il documento d’identità provvisorio.
Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato dal Sindaco nei soli casi di urgenza, quando il cittadino rappresenti un’esigenza documentata che non consenta di attendere i tempi di stampa e consegna della Carta d’Identità Elettronica o comunque di programmare il rilascio della CIE in tempo utile rispetto all’urgenza prospettata.
Il documento provvisorio non costituisce una modalità ordinaria alternativa alla Carta d’Identità Elettronica, ma uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente collegato a motivate esigenze del cittadino.
Caratteristiche del documento provvisorio
Il documento d’identità provvisorio è realizzato su supporto cartaceo ed è considerato carta valori. È dotato di requisiti di sicurezza rafforzati rispetto alla precedente carta d’identità cartacea, finalizzati a contrastarne la contraffazione, l’alterazione e la riproduzione fraudolenta.
La validità del documento non può essere superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
Il documento non è rinnovabile e può essere rilasciato una sola volta al medesimo cittadino.
Il rilascio del documento provvisorio è previsto fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della Carta d’Identità Elettronica.
Condizioni per il rilascio
Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate.
Il rilascio avviene nelle more del rilascio della Carta d’Identità Elettronica e a condizione che al cittadino non sia già stato precedentemente rilasciato un documento provvisorio.
Per il rilascio sono necessarie due fototessere.
Ai fini della validità per l’espatrio, il cittadino dovrà inoltre rendere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Validità per l’espatrio del documento provvisorio
Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato con validità per l’espatrio, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa tuttavia che la validità per l’espatrio è subordinata anche al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere. Pertanto, il documento potrebbe non essere accettato da alcuni Stati ai fini dell’ingresso nel proprio territorio.
Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda di verificare preventivamente le condizioni di ingresso presso le autorità competenti, le rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di destinazione o attraverso i canali informativi del Ministero degli Affari Esteri.
Restituzione del documento provvisorio e rilascio della CIE
Il documento d’identità provvisorio dovrà essere restituito al Comune in occasione del procedimento di rilascio della Carta d’Identità Elettronica.
Contestualmente al rilascio del documento provvisorio, potrà essere fissato un appuntamento per la successiva emissione della Carta d’Identità Elettronica, secondo le modalità organizzative previste dal Comune.
Carta d’Identità Elettronica
La Carta d’Identità Elettronica resta il documento ordinario di identificazione personale.
Si invita pertanto la cittadinanza ancora in possesso della carta d’identità cartacea a richiedere per tempo il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, al fine di evitare disagi, ritardi o impossibilità di utilizzo del documento.
N.B. Alla data di pubblicazione del presente avviso:
1. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha avviato la produzione dei documenti d’identità provvisori che saranno gradualmente resi disponibili ai Comuni, per il tramite della Prefettura.
2. Non sono ancora noti importi e modalità di pagamento, seguiranno aggiornamenti tempestivi.
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/08/2026 11:51:40