Albo Pretorio Online
Albo Pretorio Online
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L'attività dell'Albo consiste nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il referto di pubblicazione, per esempio:
• deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
• avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle cartelle esattoriali;
• provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico, ecc:
• particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.
• altri atti e documenti.
Pertanto, oltre alla pubblicazione di atti interni del Comune, anche soggetti esterni possono chiedere la pubblicazione di documenti.
In particolare vengono pubblicati all'Albo tutti gli atti, prodotti da soggetti pubblici o da privati, per i quali a norma di legge o su disposizione regolamentare sia previsto l'obbligo o la facoltà di pubblicazione all'Albo, nonché quegli atti per i quali sia disposta la pubblicazione tramite un decreto dell'autorità giudiziaria o dei competenti organi della pubblica amministrazione (p. es. Prefetture).
• deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
• avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle cartelle esattoriali;
• provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico, ecc:
• particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.
• altri atti e documenti.
Pertanto, oltre alla pubblicazione di atti interni del Comune, anche soggetti esterni possono chiedere la pubblicazione di documenti.
In particolare vengono pubblicati all'Albo tutti gli atti, prodotti da soggetti pubblici o da privati, per i quali a norma di legge o su disposizione regolamentare sia previsto l'obbligo o la facoltà di pubblicazione all'Albo, nonché quegli atti per i quali sia disposta la pubblicazione tramite un decreto dell'autorità giudiziaria o dei competenti organi della pubblica amministrazione (p. es. Prefetture).
Pubblicazione avviso cambio nome o cognome
I privati cittadini che devono adempiere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta presentazione della Domanda di cambiamento o di aggiunta del nome e/o del cognome, devono presentare istanza all'URP nei giorni e orari di apertura al pubblico.
Per maggiori informazioni, vai alla pagina dedicata al procedimento di cambiamento o aggiunta di nome o cognome.
Pubblicazione avviso di deposito per notificazione di atti
Gli ufficiali giudiziari e gli agenti della riscossione tenuti alla pubblicazione degli avvisi di deposito relativi alla notificazione di atti amministrativi e giudiziari, devono presentarne istanza al momento del deposito degli atti stessi, mediante consegna a mani all'Ufficio Messi Comunali (presso l'URP della sede municipale di Malalbergo, Piazza dell'Unità d'Italia n. 2) nei giorni e orari di apertura al pubblico.
L'avviso è pubblicato il giorno stesso e il referto di pubblicazione sarà rilasciato con le modalità di volta in volta concordate con l'Ufficio.
Altre pubblicazioni per conto di soggetti pubblici e privati
In tutti gli altri casi, le pubbliche amministrazioni, gli uffici giudiziari ed i privati che sono tenuti o autorizzati a dare pubblicità legale ad atti e provvedimenti mediante pubblicazione all'Albo on-line, devono trasmetterli al Comune di Malalbergo entro il giorno antecedente la data di pubblicazione.
Gli atti e provvedimenti, completi in ogni loro parte, in formato elettronico e muniti della firma digitale apposta dal responsabile del procedimento o dal funzionario che ha adottato l'atto, devono essere trasmessi, possibilmente tramite PEC, all'indirizzo comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it, accompagnati da istanza di richiesta di pubblicazione nella quale devono essere indicati con precisione:
le generalità dell'Ente o della persona richiedente la pubblicazione
gli estremi normativi o la copia del decreto autorizzativo in base ai quali è possibile o necessario procedere alla pubblicazione
i tempi di pubblicazione, specificando le date di primo e di ultimo giorno di pubblicazione
l'eventuale necessità di ricevere copia dell'atto pubblicato munito di relata di avvenuta pubblicazione. In tal caso è necessario specificare le modalità di restituzione dell'atto pubblicato. In mancanza di esplicita richiesta, non si procederà all'invio del referto di pubblicazione.
0/50000
I privati cittadini che devono adempiere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta presentazione della Domanda di cambiamento o di aggiunta del nome e/o del cognome, devono presentare istanza all'URP nei giorni e orari di apertura al pubblico.
Per maggiori informazioni, vai alla pagina dedicata al procedimento di cambiamento o aggiunta di nome o cognome.
Pubblicazione avviso di deposito per notificazione di atti
Gli ufficiali giudiziari e gli agenti della riscossione tenuti alla pubblicazione degli avvisi di deposito relativi alla notificazione di atti amministrativi e giudiziari, devono presentarne istanza al momento del deposito degli atti stessi, mediante consegna a mani all'Ufficio Messi Comunali (presso l'URP della sede municipale di Malalbergo, Piazza dell'Unità d'Italia n. 2) nei giorni e orari di apertura al pubblico.
L'avviso è pubblicato il giorno stesso e il referto di pubblicazione sarà rilasciato con le modalità di volta in volta concordate con l'Ufficio.
Altre pubblicazioni per conto di soggetti pubblici e privati
In tutti gli altri casi, le pubbliche amministrazioni, gli uffici giudiziari ed i privati che sono tenuti o autorizzati a dare pubblicità legale ad atti e provvedimenti mediante pubblicazione all'Albo on-line, devono trasmetterli al Comune di Malalbergo entro il giorno antecedente la data di pubblicazione.
Gli atti e provvedimenti, completi in ogni loro parte, in formato elettronico e muniti della firma digitale apposta dal responsabile del procedimento o dal funzionario che ha adottato l'atto, devono essere trasmessi, possibilmente tramite PEC, all'indirizzo comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it, accompagnati da istanza di richiesta di pubblicazione nella quale devono essere indicati con precisione:
le generalità dell'Ente o della persona richiedente la pubblicazione
gli estremi normativi o la copia del decreto autorizzativo in base ai quali è possibile o necessario procedere alla pubblicazione
i tempi di pubblicazione, specificando le date di primo e di ultimo giorno di pubblicazione
l'eventuale necessità di ricevere copia dell'atto pubblicato munito di relata di avvenuta pubblicazione. In tal caso è necessario specificare le modalità di restituzione dell'atto pubblicato. In mancanza di esplicita richiesta, non si procederà all'invio del referto di pubblicazione.
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Descrizione
L'Albo pretorio è stato, per decenni, un luogo fisico, una stanza nel palazzo comunale, sempre aperta al pubblico. In questa stanza veniva affisso ogni atto, documento o avviso che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini.
Si tratta dunque di una forma di notificazione collettiva che serve a dare ad una atto la pubblicità legale di cui necessita per avere efficacia.
Il motivo dell'esistenza dell'albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere "trasparente" l'azione della pubblica amministrazione.
In molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l'albo pretorio).
In particolare per quanto attiene alla disciplina degli Enti Locali, il comma 1 dell'art. 124 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) prevede che “tutte le deliberazioni del comune e della provincia (e degli altri Enti locali) sono pubblicate mediante affissione all'Albo, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.
In altri termini le disposizioni sulla pubblicazione degli atti e delibere comunali e provinciali sono finalizzate a fornire ai cittadini una conoscenza delle medesime al fine di verificare per tempo l'azione amministrativa e di presentare nei casi ammessi eventuale impugnativa.
L'affissione, quindi, comporta la piena conoscenza dell'atto, idonea a far decorrere il termine per la sua impugnativa.
L'albo pretorio comunale è il mezzo di pubblicità previsto dalla legge anche per altri casi che riguardano i cittadini (quindi non riguarda soltanto il Comune), ad esempio l'albo pretorio viene utilizzato dagli sposi per fare le pubblicazioni di matrimonio, viene utilizzato dalle persone che devono rendere pubblica la procedura per il cambio del nome o cognome, e in molti altri casi.
Si tratta dunque di una forma di notificazione collettiva che serve a dare ad una atto la pubblicità legale di cui necessita per avere efficacia.
Il motivo dell'esistenza dell'albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere "trasparente" l'azione della pubblica amministrazione.
In molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l'albo pretorio).
In particolare per quanto attiene alla disciplina degli Enti Locali, il comma 1 dell'art. 124 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) prevede che “tutte le deliberazioni del comune e della provincia (e degli altri Enti locali) sono pubblicate mediante affissione all'Albo, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”.
In altri termini le disposizioni sulla pubblicazione degli atti e delibere comunali e provinciali sono finalizzate a fornire ai cittadini una conoscenza delle medesime al fine di verificare per tempo l'azione amministrativa e di presentare nei casi ammessi eventuale impugnativa.
L'affissione, quindi, comporta la piena conoscenza dell'atto, idonea a far decorrere il termine per la sua impugnativa.
L'albo pretorio comunale è il mezzo di pubblicità previsto dalla legge anche per altri casi che riguardano i cittadini (quindi non riguarda soltanto il Comune), ad esempio l'albo pretorio viene utilizzato dagli sposi per fare le pubblicazioni di matrimonio, viene utilizzato dalle persone che devono rendere pubblica la procedura per il cambio del nome o cognome, e in molti altri casi.
Perché l'Albo Pretorio è solo "on-line"?
Con l'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale.
In conseguenza di ciò, a partire dal 1 gennaio 2013 tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare on-line sul proprio sito informatico, gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.
Le pubblicazioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 69 del 2009 devono essere effettuate nella sezione del sito web dell'ente pubblico destinata alla affissione degli atti, raggiungibile dalla home page e indirizzata, secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, dalla etichetta “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”.
In conseguenza di ciò, l'Albo Pretorio cartaceo non esiste più in quanto sostituito dall'Albo on-line. Pertanto non si parla più di "affissione" degli atti, ma di "pubblicazione".
Con l'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”) che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale.
In conseguenza di ciò, a partire dal 1 gennaio 2013 tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare on-line sul proprio sito informatico, gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.
Le pubblicazioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 69 del 2009 devono essere effettuate nella sezione del sito web dell'ente pubblico destinata alla affissione degli atti, raggiungibile dalla home page e indirizzata, secondo quanto previsto dalle Linee guida per i siti web della PA, dalla etichetta “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo” o “Albo online”.
In conseguenza di ciò, l'Albo Pretorio cartaceo non esiste più in quanto sostituito dall'Albo on-line. Pertanto non si parla più di "affissione" degli atti, ma di "pubblicazione".
Come fare
Chiunque abbia facoltà o obbligo di procedere alla pubblicazione, ne deve fare istanza al Comune con l'apposito modulo in allegato alla pagina, con congruo anticipo, trasmettendo l'atto da pubblicare accompagnato da una richiesta scritta.
Cosa serve
La pubblicazione di atti e provvedimenti all'Albo Pretorio on-line può essere richiesta da coloro che vi sono tenuti o autorizzati per legge o per decreto.
Cosa si ottiene
La pubblicazione sull'albo pretorio online.
Tempi e scadenze
La tenuta dell'Albo viene curata dal personale comunale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli atti e vigila sulla regolare tenuta dell'Albo.
I documenti da pubblicare sono anche registrati nel protocollo generale del Comune.
Su richiesta, al termine della pubblicazione il personale addetto appone sull'atto un referto che ne attesta l'avvenuta pubblicazione, specificandone i termini temporali (dal giorno ..., al giorno...)
Quanto durano le pubblicazioni all'Albo?
La durata delle pubblicazioni degli atti non è stabilità da una norma generale, ma è disciplinata da singole leggi ovvero dagli statuti e dai regolamenti vigenti presso ogni ente locale ed è generalmente di 15 giorni consecutivi.
Per alcuni atti, poi, il legislatore è intervenuto per determinarne la speciale durata, come ad esempio:
1) bandi di gara e bandi dei pubblici concorsi (giorni superiore a 15);
2) statuto dell'Ente (30 giorni);
3) deliberazioni dirigenziali, comunali e provinciali (15 giorni);
4) pubblicazioni di matrimonio (8 giorni)
5) avviso di avvenuta domanda di cambio di nome o cognome (giorni 30)
6) atti urbanistici: varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, ecc. (45 giorni)
7) delibere della Società della Salute (10 giorni);
8) avvisi di deposito di atti esattoriali notificati a persone assolutamente irreperibili (1 giorno);
9) avvisi di deposito di atti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato notificati a persone assolutamente irreperibili (8 giorni)
Tutte le volte che i documenti contengono una scadenza, ad esempio per presentare una domanda, come nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l'affissione all'albo pretorio ha una durata diversa che dipende dalla scadenza: il documento resta all'affissione per tutto il periodo in cui si può presentare la domanda.
Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale o la commissione (compreso).
Una volta scaduto il tempo di pubblicazione, il documento viene automaticamente tolto dall'Albo e non è più né visibile, né rintracciabile.
Per risalire a tali documenti atti, occorre effettuare una richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i. presso l'Ente che ha redatto l'atto e che ne ha richiesto la pubblicazione.
Per l'accesso agli atti del Comune di Malalbergo, consultare la pagina web dedicata al servizio (cliccare qui).
I documenti da pubblicare sono anche registrati nel protocollo generale del Comune.
Su richiesta, al termine della pubblicazione il personale addetto appone sull'atto un referto che ne attesta l'avvenuta pubblicazione, specificandone i termini temporali (dal giorno ..., al giorno...)
Quanto durano le pubblicazioni all'Albo?
La durata delle pubblicazioni degli atti non è stabilità da una norma generale, ma è disciplinata da singole leggi ovvero dagli statuti e dai regolamenti vigenti presso ogni ente locale ed è generalmente di 15 giorni consecutivi.
Per alcuni atti, poi, il legislatore è intervenuto per determinarne la speciale durata, come ad esempio:
1) bandi di gara e bandi dei pubblici concorsi (giorni superiore a 15);
2) statuto dell'Ente (30 giorni);
3) deliberazioni dirigenziali, comunali e provinciali (15 giorni);
4) pubblicazioni di matrimonio (8 giorni)
5) avviso di avvenuta domanda di cambio di nome o cognome (giorni 30)
6) atti urbanistici: varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, ecc. (45 giorni)
7) delibere della Società della Salute (10 giorni);
8) avvisi di deposito di atti esattoriali notificati a persone assolutamente irreperibili (1 giorno);
9) avvisi di deposito di atti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato notificati a persone assolutamente irreperibili (8 giorni)
Tutte le volte che i documenti contengono una scadenza, ad esempio per presentare una domanda, come nel caso di bandi di gara, bandi di concorso, ecc. l'affissione all'albo pretorio ha una durata diversa che dipende dalla scadenza: il documento resta all'affissione per tutto il periodo in cui si può presentare la domanda.
Vale la stessa regola per le convocazioni del Consiglio o delle commissioni: il documento rimane affisso fino al giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale o la commissione (compreso).
Una volta scaduto il tempo di pubblicazione, il documento viene automaticamente tolto dall'Albo e non è più né visibile, né rintracciabile.
Per risalire a tali documenti atti, occorre effettuare una richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i. presso l'Ente che ha redatto l'atto e che ne ha richiesto la pubblicazione.
Per l'accesso agli atti del Comune di Malalbergo, consultare la pagina web dedicata al servizio (cliccare qui).
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Protocollo
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/10/2023 10:32:50
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