La comunicazione di inizio dei lavori, oltre ai dati identificativi della proprietà o di chi ha titolo, ai dati identificativi dell’immobile e alla descrizione dell’intervento, deve riportare i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio.
La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell’intervento con una delle fattispecie descritte al comma 4, dell’art. 7 della L.R. 15/2013, il rispetto delle prescrizioni e delle normative vigenti in materia, nonché l’osservanza delle eventuali prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni o negli altri atti di assenso acquisiti per l’esecuzione delle opere.
L’esecuzione delle opere comporta l’obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello Unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l’intervento abbia interessato gli stessi.