I Piani urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e riqualificazione disposti dal Piano Operativo Comunale (POC).
La L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. All’art. 31, definisce i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) come “strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti”.
L’attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione previsti dal POC, pertanto, avviene attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) i quali possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, secondo i dettami dello stesso art. 31, il valore e gli effetti dei seguenti piani e programmi:
- piani particolareggiati e piani di lottizzazione, di cui agli artt.13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n.1150;
- piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n.167;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art.27 della Legge 22 ottobre 1971, n.865;
- piani di recupero, di cui alla Legge 5 agosto 1978, n.457;
- programmi integrati di intervento, di cui all'art.16 della Legge 17 febbraio 1992, n.179;
- programmi di recupero urbano, di cui all'art.11 del D.L. 5 ottobre 1993, n.398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n.493.
All’art. 35 la medesima L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. detta il procedimento di approvazione dei PUA, rimandando al Comune la definizione delle modalità di presentazione dei piani di iniziativa privata.