MODALITÀ PER PRESENTARE LA DSUINPS - la DSU può essere compilata on line, direttamente dall'interessato, utilizzando il servizio dell'INPS.
CAF - la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS.
ISEE precompilato - dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Il servizio è disponibile in via sperimentale sul sito dell'INPS, che mette a disposizione anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all'acquisizione della pre-compilata. Il cittadino può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega. Il DM n. 92 del 12 maggio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022) ha introdotto meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato.
SIMULAZIONE
L'INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio per simulare il calcolo del proprio ISEE, che consente di comprendere la situazione economica del nucleo familiare per valutare in anticipo il potenziale possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni sociali agevolate.
ISEE CORRENTE
In alcune situazioni è consentito l’aggiornamento dell’indicatore presentando il così detto ISEE corrente. L’ISEE corrente aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall’art. 7 del Decreto legge 101/2019, nell'ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.
ATTESTAZIONE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ
Qualora l'attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile alternativamente:
presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Con riferimento ad omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare, la documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all'intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate;
presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all'atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo "data di presentazione" la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare.