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A chi è rivolto

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni
• non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
• unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
• coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Come fare

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione, e la costituzione di famiglia anagrafica.
Gli interessati devono presentare all'ufficio anagrafe del Comune di residenza un'apposita dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale, unitamente alle copie dei documenti di identità.

Cosa serve

La dichiarazione può essere inoltrata agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune:
- Consegna a mano del modulo compilato e firmato e fotocopia fronte retro dei documenti d'identità di entrambi i dichiaranti presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico,
- Invio tramite mail del modulo compialto e firmato e scansione fronte retro dei documenti d'identità di entrambi i dichiaranti alla mail pec del Comune: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it

Cosa si ottiene

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.
Diritti all'assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E' esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti o mancanza dei requisiti.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe (residenza, famiglia, convivenza)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Anagrafe (residenza, famiglia, convivenza)

Sede Municipale di Malalbergo: Piazza dell'Unità d'Italia, 2
Ufficio distaccato di Altedo: Via Nazionale, 100/c - Malalbergo

051.6620210
051.6620211

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 19/09/2025 11:20:59

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