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Dichiarazione di nascita

Denuncia obbligatoria per l'iscrizione del neonato nel registro comunale dello Stato Civile e l'attribuzione di nome e cognome

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o da entrambi;
- da un loro procuratore speciale;
- dal medico/ostetrica che ha assistito al parto;
- da una persona che ha assitito al parto.

Per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
- dal solo padre se la madre non intende essere nominata.

La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all'Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.

Nota bene: il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Descrizione

In occasione della nascita di un figlio o di una figlia, tutti i genitori sono obbligati a provvedere alla denuncia di nascita che occorre per la stesura dell'atto di nascita e per la conseguente registrazione anagrafica.

Come fare

Quando fare la dichiarazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza, di norma quello della madre, salvo diverso accordo;
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
In quest'ultimo caso la dichiarazione di nascita sara' poi trasmessa al Comune di residenza (della madre).

Se la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, il/la dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a segnalare la dichiarazione tardiva alla Procura della Repubblica.

Nel caso di bambino nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione stessa deve essere resa necessariamente avanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita.

Sedi dove poter fare la dichiarazione
Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto
Comune dove è avvenuto il parto
Comune di residenza dei genitori
Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune, in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre

La Legge 29 gennaio 1992 n.153 stabilisce l'obbligo per i Comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni nuovo nato. I Comuni vi provvedono collocando le piante sulle aree di verde pubblico (parchi, giardini ecc.).

Il Comune invia al Ministero delle Finanze i dati per l'attribuzione del codice fiscale ai soli neonati.
Il Ministero delle Finanze invia direttamente a casa il relativo tesserino. La richiesta viene effettuata d'ufficio al momento dell'iscrizione all'anagrafe del neonato.

Cosa serve

  1.  attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
  2. documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000);
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.


Cosa si ottiene

Iscrizione del neonato nel registro comunale dello Stato Civile e attribuzione ufficiale del nome e del cognome.

Attribuzione del nome al neonato
Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe verranno riportati solo i nomi che precedono la virgola (comma 2 dell'art. 35 novellato D.P.R. n.396/2000).

Attribuzione del cognome al neonato

Dal 29 dicembre 2016, è possibile dare al figlio il doppio cognome (sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016).
Al momento della dichiarazione di nascita, o dell'adozione, l'Ufficiale dello Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendono attribuire il doppio cognome, paterno e materno.

Tempi e scadenze

La conclusione del procedimento è immediata.

Costi

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

informazioni_donne_in_gravidanza (1).pdf [.pdf 29,61 Kb - 18/10/2023]

Contatti

Stato Civile

Sede Municipale di Malalbergo: Piazza dell'Unità d'Italia, 2
Ufficio distaccato di Altedo: Via Nazionale, 100/c - Malalbergo

051.6620210
051.6620211

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 18/10/2023 12:10:35

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