Sebbene la norma non prescriva fasi preliminari o propedeutiche alla dichiarazione di costituzione dell'unione civile (che non prevede cerimonia solenne analoga a quella disciplinata dall'articolo 107 CC per il matrimonio, anche se la dichiarazione viene resa in una forma "ufficializzata" dalla presenza anche di due testimoni), simili alla pubblicazioni matrimoniali, stabilisce tuttavia degli impedimenti la cui insussistenza dovrà essere previamente accertata.
Tali impedimenti, che evocano a quelli previsti per il matrimonio agli articoli 84-89 CC, sono:
1.minore età dei dichiaranti (analoga all'art. 86 cc, con la differenza che non sono previste eccezioni per gli ultra sedicenni);
2.la presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile (simile all'art. 86 CC all'uopo modificato anche per il matrimonio);
3.interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC);
4.la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'articolo 87 cc con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
5.condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC).
La costituzione di un'unione in presenza di uno di tali impedimenti (ad eccezione dell'eventuale minore età, non contemplata) importa la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale).
Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge etc, similmente al matrimonio.
L'unione sarà attestata da un certificato tipicizzato, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.