Richiesta Cittadinanza Italiana
Richiesta Cittadinanza Italiana
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Cos'è la cittadinanza
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Quindi, l'acquisizione della cittadinanza italiana di ottiene automaticamente nei seguenti casi:
filiazione: "ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
nascita sul territorio italiano: "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
adozione durante la minore età della persona.
La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Quindi, l'acquisizione della cittadinanza italiana di ottiene automaticamente nei seguenti casi:
filiazione: "ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano;
nascita sul territorio italiano: "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
adozione durante la minore età della persona.
Descrizione
Riconoscimento della cittadinanza
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Nuova procedura di compilazione e presentazione on line delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana
Il 18 maggio 2015 è entrato in vigore un nuovo sistema di gestione delle procedure di acquisizione delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana. La nuova procedura prevede che le istanze dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla Procedura on-line per inoltrare la domanda di cittadinanza (link a fondo pagina) dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento , agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge 94/2009 (l'importo è stato modificato dal decreto sicurezza 4/10/2018 n. 113).
Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.
NB: Dal 1 settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili nella pagina dedicata del Ministero dell'Interno.
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Nuova procedura di compilazione e presentazione on line delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana
Il 18 maggio 2015 è entrato in vigore un nuovo sistema di gestione delle procedure di acquisizione delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana. La nuova procedura prevede che le istanze dovranno essere compilate ed inviate telematicamente accedendo alla Procedura on-line per inoltrare la domanda di cittadinanza (link a fondo pagina) dove l'interessato raggiungerà il portale di registrazione ed otterrà le credenziali di accesso. Utilizzando le credenziali compilerà la domanda e la trasmetterà in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento , agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge 94/2009 (l'importo è stato modificato dal decreto sicurezza 4/10/2018 n. 113).
Ad invio avvenuto, il richiedente potrà stampare un documento riepilogativo della domanda compilata ed una ricevuta di invio contenente anche un numero identificativo della domanda.
NB: Dal 1 settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, dovrà avvenire esclusivamente con SPID.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili nella pagina dedicata del Ministero dell'Interno.
Come fare
Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza.
I residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato italiano competente per territorio.
Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali
Ai sensi dell'art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
• nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
• emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920
• dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
• nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
• emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920
• dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Concessione della cittadinanza a cittadino straniero per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 L. 91/92 e succ. modifiche ed integrazioni).
La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Concessione della cittadinanza a cittadino straniero per residenza in Italia (art. 9 L. 91/92 e succ. modifiche ed integrazioni).
Il cittadino straniero residente in Italia può chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
Il cittadino straniero residente in Italia può chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.
Elezione di cittadinanza da parte dello straniero diciottenne nato in Italia e legalmente residente in Italia dalla nascita
Il figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni può acquistare la cittadinanza italiana.
Cosa serve
Per approfondire cosa serve scaricare il file allegato alle condizioni di servizio.
Cosa si ottiene
La Cittadinanza italiana.
Tempi e scadenze
A seconda dei casi i tempi e scadenze sono ai sensi di legge.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 01/02/2024 09:14:24
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