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A chi è rivolto

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

SEPARAZIONI E DIVORZI INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. A tale scopo vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi.
• L'accordo potrà contenere la previsione di un assegno di mantenimento (in caso di separazione) o divorzile (in caso di divorzio) che un coniuge deve versare all'altro periodicamente (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale o il versamento di una somma di denaro una tantum).
• I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio devono essere verificati in base alla nuova Legge n. 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015.

DIVORZIO BREVE E REGIME PATRIMONIALE (MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 6/5/2015 N. 55)
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.

I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel seguente modo:
• 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
• 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stata l'omologazione;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
• 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo con l'assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).

La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al regime patrimoniale dei coniugi, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:
• Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
• Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale,

Cosa serve

Le fasi del procedimento:
I coniugi devono presentare la domanda con contestuale dichiarazione ed acquisita la documentazione verrà fissata, su appuntamento, la data di comparizione degli stessi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per rendere la dichiarazione;
Entro il giorno prima dell'appuntamento fissato dai coniugi con l'ufficiale di stato civile, dovranno provvedere al pagamento di € 16.00 quale diritto fisso previsto dalla delibera della G.C. n. 1126 del 28/11/2014, tramite avviso pagoPA;
Lo stesso giorno sarà fissata la data per la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni;
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Le parti possono farsi assistere da un avvocato.

Per avere informazioni semplici e chiare in merito agli obblighi di legge che marito e moglie assumono reciprocamente e nei confronti dei figli, nonché alle disposizioni in ambito successorio, previdenziale e in tema di separazione e divorzio, si consiglia la lettura della Guida per il Cittadino: "Il matrimonio: diritti e doveri in famiglia"realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e 12 tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).

Cosa si ottiene

La sottoscrizione dell'accordo di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze sono descritte nelle fasi del procedimento qui sopra.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Stato Civile

Sede Municipale di Malalbergo: Piazza dell'Unità d'Italia, 2
Ufficio distaccato di Altedo: Via Nazionale, 100/c - Malalbergo

051.6620210
051.6620211

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 02/02/2024 11:08:46

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