La trascrizione può essere richiesta anche dai diretti interessati, personalmente oppure tramite persona munita di mandato, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune competente presentando gli atti debitamente legalizzati e tradotti in italiano (a meno che non siano stati rilasciati da Stati con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione da tale formalità). La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari.
Nota bene: prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l'atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano. Diversamente, qualora venga accertata successivamente una doppia trascrizione, si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale, all'annullamento della seconda.
Ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all'ordine pubblico. Di tali atti però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma solo copia integrale.