Essendo le condizioni per contrarre matrimonio o unione civile, regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Il Nulla Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio o unione civile secondo le leggi del Paese di appartenenza.
Può essere rilasciato:
- dall’Autorità Consolare in Italia;
- dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda i punti successivi).
Il nullaosta deve essere presentato entro sei mesi dal suo rilascio, diversamente non potrà essere accettato (art. 41, c. 1, del d.P.R. n. 445/2000).
Poiché il nulla osta rappresenta un istituto giuridico la cui applicazione è affidata ad uno stato straniero, si deve guardare alla sostanza di esso, quindi il nulla osta non richiede formule precise né contenere l’espressione “nulla osta”, ma è necessario che sia evidente che il cittadino, per le leggi cui è soggetto, possa contrarre matrimonio (parere del Consiglio di Stato n.3164/2013).