Cambio Residenza
Cambio di residenza, iscrizione anagrafica nel Comune di Malalbergo
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A tutti i cittadini che desiderano iscrivere la propria residenza nel Comune di Malalbergo
Descrizione
La legge definisce la residenza come "il luogo in cui la persona ha dimora abituale", cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua abitazione principale.
Il nostro ordinamento prevede l'obbligo per i tutti cittadini di stabilire la propria residenza, registrandola presso l'ufficio anagrafe del Comune in cui risiede, tramite la compilazione di un'apposita dichiarazione.
Entro 45 giorni dall'espletamento di questa formalità, gli agenti della Polizia Locale devono recarsi presso l'indirizzo dichiarato per verificare se corrisponde a quello reale. Se dal controllo emerge che il dichiarante non vive all'indirizzo fornito all'Ufficio Anagrafe, il soggetto sarà sanzionato con una multa.
La residenza é certificabile dal Comune.
Il nostro ordinamento prevede l'obbligo per i tutti cittadini di stabilire la propria residenza, registrandola presso l'ufficio anagrafe del Comune in cui risiede, tramite la compilazione di un'apposita dichiarazione.
Entro 45 giorni dall'espletamento di questa formalità, gli agenti della Polizia Locale devono recarsi presso l'indirizzo dichiarato per verificare se corrisponde a quello reale. Se dal controllo emerge che il dichiarante non vive all'indirizzo fornito all'Ufficio Anagrafe, il soggetto sarà sanzionato con una multa.
La residenza é certificabile dal Comune.
Come fare
I cittadini dovranno rendere le comunicazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, ed in calce a questa pagina, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.
Modalità di presentazione della dichiarazione di residenza
1) consegnando copia della modulistica (dichiarazione di residenza) e dei documenti richiesti direttamente all'Ufficio Anagrafe, presso la sede municipale di Malalbergo (Piazza Unità d'Italia, 2) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ed il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.45 (ore 8.30 - 12.30 dal 15 luglio al 31 agosto).
2) mediante posta elettronica inviando copia della modulistica e dei documenti richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it
3) mediante raccomandata A/R, indirizzata a:
Comune di Malalbergo
Ufficio Anagrafe
Piazza Unità d'Italia 2
40051 Malalbergo BO
4) a mezzo fax al numero 051/6620243
1) consegnando copia della modulistica (dichiarazione di residenza) e dei documenti richiesti direttamente all'Ufficio Anagrafe, presso la sede municipale di Malalbergo (Piazza Unità d'Italia, 2) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ed il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.45 (ore 8.30 - 12.30 dal 15 luglio al 31 agosto).
2) mediante posta elettronica inviando copia della modulistica e dei documenti richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it
3) mediante raccomandata A/R, indirizzata a:
Comune di Malalbergo
Ufficio Anagrafe
Piazza Unità d'Italia 2
40051 Malalbergo BO
4) a mezzo fax al numero 051/6620243
5) Accesso con SPID all'Anagrafe online come indicato alla seguente pagina del nostro sito: link Anagrafe online.
A seguito della dichiarazione resa, verranno svolti gli accertamenti necessari con la collaborazione della polizia municipale, trascorsi 45 giorni senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione di requisiti mancanti da parte dell'ufficio anagrafe, l'iscrizione anagrafica si intende confermata.
A seguito della dichiarazione resa, verranno svolti gli accertamenti necessari con la collaborazione della polizia municipale, trascorsi 45 giorni senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione di requisiti mancanti da parte dell'ufficio anagrafe, l'iscrizione anagrafica si intende confermata.
Cosa serve
I cittadini dovranno rendere le comunicazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, ed in calce a questa pagina, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.
Alla comunicazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
In mancanza, deve essere conferita specifica procura (Delega per rappresentazione) a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell'art. 38 comma 3-bis dpr. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (non autenticata).
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).
Alla comunicazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
In mancanza, deve essere conferita specifica procura (Delega per rappresentazione) a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell'art. 38 comma 3-bis dpr. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (non autenticata).
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).
Cosa si ottiene
L'iscrizione / aggiornamento della propria residenza.
Tempi e scadenze
A seguito della dichiarazione resa dal cittadino l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
Qualora la presentazione avvenga con le modalità previste ai punti 2), 3) e 4) si considererà data di presentazione la data in cui il documento è stato ricevuto al protocollo. Da tale data il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Qualora la dichiarazione non contenga tutti i dati obbligatori previsti dalla legge verrà dichiarata “irricevibile” e ne sarà fatta comunicazione al richiedente.
In questo caso l'interessato dovrà presentare una nuova dichiarazione.
Si evidenzia la necessità che siano adeguatamente compilati i campi di interesse del Ministero dei Trasporti per consentire all'amministrazione comunale di avviare le pratiche per il cambio di residenza su patente e libretti di circolazione dei mezzi.
Dal 02/02/2013, data di entrata in vigore del DLgs 59/2011, è stato modificato l'art. 116 del Cds.
Dall'entrata in vigore della nuova norma, sulle nuove patenti di guida non sarà più indicata la residenza e per quelle rilasciate in data anteriore, è sospesa la stampa dell'etichetta di aggiornamento della residenza.
L'ufficio però continuerà a fare le comunicazioni alla MCTC e quindi occorre ancora compilare i campi relativi agli estremi del documento.
Similmente, con la L. 11 settembre 2020, n. 120 è stato modificato l’art. 94 del Cds per cui l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico) prevede unicamente l'obbligo di richiedere l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).
Pertanto, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
Dal Portale dell'automobilista il cittadino può scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell'interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).
Si precisa inoltre, nell'interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo, l'indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l'indicazione del numero civico esatto, del piano e dell'interno.
Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate” dal dichiarante.
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.
Controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione della residenza saranno effettuati nei 45 giorni successivi.
Se tale termine decorre senza che giunga alcuna comunicazione dal Comune, l'iscrizione anagrafica si intende regolarmente effettuata (silenzio assenso).
Conseguenze in caso di esito negativo dei controlli e di dichiarazioni mendaci
Qualora dai controlli emergano discordanze con quanto dichiarato, il cittadino sarà invitato a fornire chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora si confermino le inesattezze o le dichiarazioni mendaci individuate nell'attività di verifica, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono:
- La decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione. Ciò comporta oltre alla cancellazione della nuova residenza e al ripristino della situazione precedente anche la perdita di eventuali benefici dovuti al possesso della nuova residenza (ad es.: iscrizione al nido, agevolazioni tributarie ecc.)
- Sanzioni penali per la dichiarazione mendace. Il Comune è infatti obbligato alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Qualora la presentazione avvenga con le modalità previste ai punti 2), 3) e 4) si considererà data di presentazione la data in cui il documento è stato ricevuto al protocollo. Da tale data il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Qualora la dichiarazione non contenga tutti i dati obbligatori previsti dalla legge verrà dichiarata “irricevibile” e ne sarà fatta comunicazione al richiedente.
In questo caso l'interessato dovrà presentare una nuova dichiarazione.
Si evidenzia la necessità che siano adeguatamente compilati i campi di interesse del Ministero dei Trasporti per consentire all'amministrazione comunale di avviare le pratiche per il cambio di residenza su patente e libretti di circolazione dei mezzi.
Dal 02/02/2013, data di entrata in vigore del DLgs 59/2011, è stato modificato l'art. 116 del Cds.
Dall'entrata in vigore della nuova norma, sulle nuove patenti di guida non sarà più indicata la residenza e per quelle rilasciate in data anteriore, è sospesa la stampa dell'etichetta di aggiornamento della residenza.
L'ufficio però continuerà a fare le comunicazioni alla MCTC e quindi occorre ancora compilare i campi relativi agli estremi del documento.
Similmente, con la L. 11 settembre 2020, n. 120 è stato modificato l’art. 94 del Cds per cui l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico) prevede unicamente l'obbligo di richiedere l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).
Pertanto, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
Dal Portale dell'automobilista il cittadino può scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell'interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).
Si precisa inoltre, nell'interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo, l'indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l'indicazione del numero civico esatto, del piano e dell'interno.
Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate” dal dichiarante.
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.
Controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione della residenza saranno effettuati nei 45 giorni successivi.
Se tale termine decorre senza che giunga alcuna comunicazione dal Comune, l'iscrizione anagrafica si intende regolarmente effettuata (silenzio assenso).
Conseguenze in caso di esito negativo dei controlli e di dichiarazioni mendaci
Qualora dai controlli emergano discordanze con quanto dichiarato, il cittadino sarà invitato a fornire chiarimenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora si confermino le inesattezze o le dichiarazioni mendaci individuate nell'attività di verifica, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono:
- La decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione. Ciò comporta oltre alla cancellazione della nuova residenza e al ripristino della situazione precedente anche la perdita di eventuali benefici dovuti al possesso della nuova residenza (ad es.: iscrizione al nido, agevolazioni tributarie ecc.)
- Sanzioni penali per la dichiarazione mendace. Il Comune è infatti obbligato alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Costi
La comunicazione del cambio residenza è gratuita
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Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/02/2025 11:17:54
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